Lo Statuto

Lo Statuto dell’Associazione Arcoiris

Articolo 1
E’ costituita, l’associazione denominata “ARCOIRIS AMIGOS DE LOS NINOS – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”, altrimenti più in breve denominata anche con l’acronimo “AMIBA – ONLUS”.
L’Associazione ha sede in Milano, via A. Pecorini n. 4/L e può istituire, con opportuna deliberazione dell’organo competente, uffici o sedi periferiche anche in altre località del territorio italiano.
La sede potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea degli associati.
L’Associazione durerà fino al 31 dicembre 2086, salvo proroghe deliberate dall’Assemblea straordinaria.
Articolo 2
L’Associazione ha quale scopo:
• l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
• lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria, beneficenza, formazione ed attività volte alla tutela dei diritti civili;
• lo svolgimento di attività di beneficenza attraverso la raccolta di fondi,di farmaci e di apparecchiature sanitarie da destinare all’infanzia in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
• lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria rivolta all’infanzia in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
• la tutela dei diritti civili tramite la raccolta di aiuti umanitari aventi carattere di liberalità volti ad attenuare gli svantaggi fisici, psichici, economici, sociali o familiari dell’infanzia;
• lo svolgimento di attività di formazione interna all’Organizzazione diretta alla conoscenza delle problematiche inerenti componenti di collettività estere che si trovano in condizioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
In ogni caso è espressamente previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e da quelle ad esse direttamente connesse, il cui esercizio è consentito a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’associazione.
Articolo 3
L’Associazione si propone di agire, nell’espletamento delle sue attività, secondo i principi propri della Chiesa Cattolica. L’Associazione non ha finalità di lucro.
Possono partecipare all’Associazione tutti coloro che si identificano negli scopi dell’Associazione.
Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni senza personalità giuridica, le fondazioni i comitati ed ogni altro ente di tipo associativo e/o societario.
Un assistente Ecclesiastico partecipa, senza diritto di voto, a tutte le manifestazioni dell’Associazione, nonchè all’assemblea e al Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Sulla domanda di partecipazione all’Associazione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti a versare, all’atto della costituzione del rapporto associativo, una quota associativa, nella misura e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall’Assemblea.
Gli associati sono inoltre tenuti a versare gli ulteriori contributi stabiliti dall’Assemblea in conformità all’andamento del conto economico dell’Associazione.
Potranno costituire patrimonio dell’Associazione, oltre ai contributi associativi sopra menzionati, anche introiti derivanti da manifestazioni, contributi liberali elargiti a sostegno dei fini associativi da persone fisiche e/o giuridiche non socie, nonché qualsiasi altra entrata che concorra a sostenere l’attività associativa.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Tutti i contributi associativi dovranno essere utilizzati dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2.
E’espressamente previsto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 5
La qualità di associato si perde per:
a) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti degli associati che abbiano contravvenuto agli obblighi di legge e del presente Statuto;
b) recesso dell’associato, da comunicarsi almeno tre mesi prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la deliberazione di esclusione l’associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
In caso di recesso od esclusione, ovvero di scioglimento del rapporto associativo per qualsivoglia causa, l’associato non avrà diritto al rimborso dei contributi versati, né potrà astenersi dal versare i contributi deliberati dall’Assemblea fino al momento dello scioglimento del rapporto associativo.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto nonché i singoli regolamenti emanati dagli organi associativi competenti.
Gli associati sono altresì tenuti a collaborare con l’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
L’Associazione potrà utilizzare notizie provenienti dagli associati e relative alla loro persona solo per il perseguimento degli scopi sociali, e potrà renderle pubbliche solo previo l’assenso degli interessati.
Articolo 7
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) il Vice-Presidente;
5) il Tesoriere;
6) il Collegio dei Revisori;
7) il Collegio dei Probiviri;
8) il Presidente Onorario (facoltativo).
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere; nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo.
Potrà essere nominato anche un Presidente Onorario che potrà intervenire alle riunioni del Consiglio con facoltà solo consultive.
Articolo 8
L’Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, quantomeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, mediante comunicazione scritta a ciascun associato e avviso affisso nella sede dell’associazione, almeno trenta giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e quando almeno un decimo degli associati lo richiede.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea gli associati in regola con il versamento dei contributi.
Rientrano nella sfera di attribuzioni dell’Assemblea le seguenti attività:
a) stabilire le direttive per l’attività dell’Associazione;
b) nominare i membri componenti il Consiglio Direttivo;
c) nominare i membri componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
d) nominare i membri componenti il Collegio dei Probiviri;
e) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per Statuto;
f) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e/o la misura dei contributi dovuti dagli associati;
g) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
h) approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria assumere le deliberazioni sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento, in via anticipata, dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.
Articolo 9
E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero, in assenza anche di questi, dal membro componente il Consiglio Direttivo più anziano di età.
Ogni associato dispone di un voto.
Le adunanze dell’Assemblea ordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Per la valida costituzione dell’Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno la metà degli associati.
Per le delibere relative allo scioglimento anticipato dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di quantomeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.
Articolo 10
Le votazioni per l’elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri, avvengono a scrutinio palese.
Articolo 11
Il Presidente dell’Associazione e gli organi di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 7 che precede, rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed a lui compete dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione, questi viene sostituito dal Vice-Presidente.
Nessun associato né membro del Consiglio Direttivo potrà impegnare l’Associazione nei confronti dei terzi se non previo preventivo mandato scritto opportunamente rilasciato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 (undici) membri a un massimo di 15 (quindici) membri, inclusi il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere dell’Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo non percepiranno alcun compenso per l’espletamento del loro mandato.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni volta che costui lo ritenga necessario, ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario designato per la seduta.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo provvede a tutto quanto necessario per il raggiungimento dei fini sociali secondo le direttive dell’Assemblea dell’Associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e per lo svolgimento dell’attività della   stessa, essendogli demandato tutto quanto dalla legge o dal presente Statuto non sia espressamente riservato all’Assemblea;
b) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
c) può provvedere alla nomina di un Segretario dell’Associazione;
d) può affidare, ai suoi membri, al Segretario dell’Associazione, a terzi e a speciali commissioni, specifici incarichi, nonché lo studio di programmi, progetti, proposte e questioni determinati, nonché il compimento di quegli atti che l’Assemblea decida siano compiuti nell’interesse comune degli associati;
e) convoca l’Assemblea dell’Associazione;
f) propone all’Assemblea la misura della quota e dei contributi a carico degli associati;
g) predispone gli eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, o, in caso di particolare urgenza, alla successiva ratifica della stessa;
h) predispone il bilancio preventivo dell’Associazione nonché il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 15
L’Assemblea nomina 3 (tre) Revisori dei conti. I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea. 
Il Collegio dei Revisori si raduna almeno una volta l’anno. La riunione dovrà essere tenuta nel mese che precede quello in cui l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio.
 L’esercizio finanziario annuale dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 16
L’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri ai quali compete dirimere le controversie in materia di esclusione dell’associato, e su iniziativa dell’associato stesso, fermo restando il procedimento arbitrale di cui all’art. 17 del presente Statuto.
Articolo 17
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati e/o loro aventi causa, o tra associati e/o loro aventi causa e Associati e/o suoi organi, relative al rapporto associativo, fatta eccezione per quelle in cui è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali da nominarsi da ciascuna dalle parti in contesa ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Se le parti in contesa fossero più di due, tutti i membri componenti il Collegio Arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza anche di una sola della parti.
Il Collegio Arbitrale comporrà la controversia “ex bono at aequo” senza formalità di procedura, fatta salva l’osservanza del principio del contraddittorio, con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Articolo 18
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa è previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre ONLUS operanti in analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 ,comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta per legge.
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciale ed alla normativa del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.



raccolta n. 8911
 repertorio 15938